Art. 12.
(Struttura dei consultori pubblici).

      1. I consultori pubblici dipendono dai comuni o dagli enti pubblici che li hanno istituiti.
      2. I consultori pubblici possono essere consorziati tra loro o con strutture cui possono partecipare le associazioni familiari e femminili riconosciute e gli enti pubblici e privati non profit che operano nel campo familiare.
      3. Con provvedimento della regione o della provincia competente, i consultori pubblici possono essere trasformati in strutture consortili regionali o provinciali e operare per gli altri consultori e per le strutture di servizio alla famiglia quali consultori di riferimento, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.